Art. 44 bis – Decreto del Presidente della Repubblica 445 – 2000

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

(L) - Acquisizione d'ufficio di informazioni

Articolo 44 bis - decreto del presidente della repubblica 445 - 2000

(1)1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Articolo 44 bis - Decreto del Presidente della Repubblica 445 - 2000

(1)1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 15, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01.01.2012.

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