Art. 29 – Decreto del Presidente della Repubblica 445 – 2000

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

ARTICOLO ABROGATO (R) - Vigilanza sull'attività di certificazione

Articolo 29 - decreto del presidente della repubblica 445 - 2000

(1) [1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività di certificazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.]

Articolo 29 - Decreto del Presidente della Repubblica 445 - 2000

(1) [1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività di certificazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’ art. 75, D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, con decorrenza dal 01.01.2006.

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