1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. (1)
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. (1)
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. (1)
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1
(1) Il presente articolo prima modificato dall’ art. 12 ter, D.L. 08.06.1992, n. 306, è stato poi così sostituito prima dall’art. 4– terdecies, D.L. 30.12.2005, n. 272 con decorrenza dal 28.02.2006 e poi dall’art. 8 L. 13.08.2010, n. 136 con decorrenza dal 07.09.2010.
In tema di “agente provocatore”, la scriminante dell’adempimento del dovere trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la sua condotta non si inserisca con rilevanza causale nell’”iter criminis”, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un’attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui. (Fattispecie in tema di stupefacenti in cui l’agente, operando sotto copertura ma al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva indotto un informatore a procurarsi e a cedere un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 47056 del 9 novembre 2016 (Cass. pen. n. 47056/2016)
In tema di reati in materia di stupefacenti, non sussiste la scriminante di cui all’art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 (che richiama l’art. 9 della legge16 marzo 2006, n. 146) nel caso in cui l’agente coinvolto in operazioni sotto copertura compia attività che si caratterizzino per determinare taluno a commettere illeciti penali prima inesistenti, atteso che l’esimente è configurabile solo in relazione all’acquisizione di prove relative ad attività illecite già in corso. (Fattispecie riferita a condotte di importazione di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti da parte di agenti di polizia giudiziaria, in cui la Corte ha precisato che requisito essenziale per la liceità delle operazioni e per l’applicazione della esimente era la prova, nella specie mancante, dell’esistenza di accordi, tra fornitori e destinatari della droga, precedenti all’intervento dell’agente sotto copertura). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31415 del 21 luglio 2016 (Cass. pen. n. 31415/2016)
In tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti, la mera inosservanza da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, addetti alle unità specializzate antidroga, della procedura di acquisto simulato può comportare una responsabilità sul piano disciplinare, ma non incide di per sé sulla loro capacità a testimoniare. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40513 del 8 novembre 2011 (Cass. pen. n. 40513/2011)
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