Art. 93 – DPR 309-90

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Estinzione del reato. Revoca della sospensione

Art. 93 - dpr 309-90

1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono. (1)
2. La sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1. (2)
2 bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione. (3)

Art. 93 - DPR 309-90

1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono. (1)
2. La sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1. (2)
2 bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione. (3)

Note

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 4 decies, D.L. 30.12.2005, n. 272, con decorrenza dal 28.02.2006.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 4 decies, D.L. 30.12.2005, n. 272, con decorrenza dal 28.02.2006.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 4 decies, D.L. 30.12.2005, n. 272, con decorrenza dal 28.02.2006.

Massime

Il giudice, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo modificato dalla l. n. 49 del 2006 ai fini della declaratoria di estinzione della pena, non può operare valutazioni che vadano oltre il controllo della sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, dunque, ultronei rispetto alla verifica che il condannato, nei cinque anni successivi, non abbia commesso un delitto non colposo punibile con la reclusione. (Nella specie la corte ha affermato la natura sostanziale della norma e la sua efficacia retroattiva nelle parti favorevoli al condannato). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4339 del 1 febbraio 2012 (Cass. pen. n. 4339/2012)

La previsione di cui all’art. 93 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sostituito dall’art. 4 decies del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006 n. 49, circa la sospendibilità e successiva estinzione anche delle pene pecuniarie, ha natura sostanziale e dunque trova applicazione retroattiva nelle parti favorevoli al condannato. (La Corte ha così affermato che l’estinzione della pena pecuniaria segue al provvedimento di sospensione che, emesso prima della novella legislativa, aveva riferimento esclusivo alla pena detentiva). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14650 del 12 aprile 2011 (Cass. pen. n. 14650/2011)

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