Art. 86 – DPR 309-90

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Espulsione dello straniero condannato

Art. 86 - dpr 309-90

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. (1)
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all’art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’art. 73, il prefetto dispone l’espulsione immediata e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente.

Art. 86 - DPR 309-90

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. (1)
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all’art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’art. 73, il prefetto dispone l’espulsione immediata e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente.

Note

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1

Massime

La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere applicata anche a seguito di espiazione di pena conseguente a condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso decreto. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7104 del 24 febbraio 2021 (Cass. pen. n. 7104/2021)

In tema di esecuzione della misura di sicurezza personale dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolarità, versi nell’impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 23826 del 11 agosto 2020 (Cass. pen. n. 23826/2020)

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di revoca emesso dal magistrato di sorveglianza è esperibile l’appello al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen., e non il ricorso per cassazione, indipendentemente dalla natura del provvedimento impugnato e dal suo contenuto dispositivo. Cassazione penale, Sez. I, ordinanza n. 43856 del 28 ottorbre 2019 (Cass. pen. n. 43856/2020)

In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a denunciare l’omessa applicazione ? ovvero l’omessa valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ricorrendo, in tal caso, un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza” incidente sul complessivo trattamento sanzionatorio e perciò rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20781 del 14 maggio 2019 (Cass. pen. n. 20781/2019)

In tema di misure di sicurezza personali, non può trovare esecuzione il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposto ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora sussista il serio pericolo che il destinatario sia sottoposto nel paese d’origine alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o degradanti, senza che assuma rilievo, in tal caso, la valutazione relativa alla gravità del fatto ed alla pericolosità sociale del reo. (Fattispecie relativa ad un condannato che ha allegato di essere titolare di un permesso per protezione sussidiaria e di essere sottoposto a serio rischio per l’incolumità, nel paese di origine, in ragione del credo religioso). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19662 del 8 maggio 2019 (Cass. pen. n. 19662/2019)

Nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, è illegittima per violazione del divieto di “reformatio in peius” l’espulsione dello straniero disposta dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 58242 del 27 dicembre 2018 (Cass. pen. n. 58242/2018)

L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in materia di stupefacenti dall’art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere disposta con la sentenza che applichi una pena detentiva non superiore al limite di due anni, ipotesi in cui l’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. non consente l’applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 cod.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione sostanziale di cui all’art.86 d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere considerata norma speciale rispetto a quella contenuta all’art.445 cod.proc.pen., avendo quest’ultima natura processuale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17516 del 18 aprile 2018 (Cass. pen. n. 17516/2018)

Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che aveva valutato preminente l’esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto dedito a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio minore, suscettibile di proseguire anche all’estero). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 52137 del 15 novembre 2017 (Cass. pen. n. 52137/2017)

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice della misura di sicurezza deve accertare in via incidentale la sussistenza dei presupposti che, alla stregua delle prospettazioni dell’interessato, potrebbero condurre al riconoscimento in suo favore della cd. protezione sussidiaria, a nulla rilevando la possibilità per il medesimo di agire in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla stessa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49242 del 26 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 49242/2017)

Per valutare il superamento del limite di pena necessario per l’applicabilità, con la sentenza di cui all’art. 445 cod. proc. pen., della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso di pena patteggiata quale aumento a titolo di continuazione rispetto ad altra condanna occorre considerare la pena complessiva inflitta. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che, pur avendo applicato in aumento una pena che, unita a quella inflitta con precedente sentenza, era complessivamente superiore a due anni di reclusione, non si era pronunciata sulla richiesta di espulsione). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 42345 del 15 settembre 2017 (Cass. pen. n. 42345/2017)

In tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso di disporre l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione. Cassazione penale, Sez. fer., sentenza n. 34978 del 19 agosto 2015 (Cass. pen. n. 34978/2017)

In tema di misure di sicurezza, il combinato disposto degli artt. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, 5 e 19, comma secondo, lett. d) D.Lgs. n. 286 del 1998, interpretato in relazione all’art. 30, comma primo, Cost., vieta che il giudice possa disporre l’espulsione dello straniero, condannato per reati concernenti gli stupefacenti, nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio. Cassazione penale, Sez. IV., sentenza n. 50379 del 2 dicembre 2014 (Cass. pen. n. 50379/2014)

L’espulsione dello straniero condannato prevista dai primi due commi dell’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è collegata ad una pronuncia di condanna dell’autorità giudiziaria mentre l’espulsione immediata di cui al terzo comma del detto articolo ha natura giuridica di provvedimento amministrativo, in base a un potere esercitato solo prima che si pervenga a una pronuncia giurisdizionale. Pertanto, qualora il soggetto colto in flagranza di uno dei delitti previsti dall’art. 73 commi primo, secondo e quinto d.P.R. 1990, n. 309, anziché essere espulso immediatamente dal Prefetto, sia stato citato a comparire dinanzi all’autorità giudiziaria, il potere amministrativo non è più esercitabile perché estintosi proprio per effetto della “vocatio in ius”. Cassazione penale, Sez. IV., sentenza n. 42841 del 17 novembre 2008 (Cass. pen. n. 42841/2014)

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