Art. 83 – DPR 309-90

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Prescrizioni abusive

Art. 83 - dpr 309-90

1. Le pene previste dall’articolo 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Art. 83 - DPR 309-90

1. Le pene previste dall’articolo 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Note

Legge 22 dicembre 1975, n. 685 art. 77

Massime

Integra il reato di cui all’art. 83 del d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta del medico che si autoprescriva degli stupefacenti destinati al suo uso personale non terapeutico. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25923 del 19 giugno 2009 (Cass. pen. n. 25923/2009)

Esula dalle previsioni dell’art. 83 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che sanziona penalmente la prescrizione, da parte di esercente la professione medica, di sostanze stupefacenti ad uso non terapeutico, il caso in cui tali sostanze vengano prescritte nell’ambito della cosiddetta “terapia del dolore”, finalizzata a far meglio sopportare al paziente il dolore fisico derivante dalla malattia da cui egli sia affetto (nella specie, gotta associata a rottura del femore).

In tema di revisione per contrasto di giudicati, premesso che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso, potendo essere le più varie e che, peraltro, esse non possono ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, correttamente viene ritenuta sussistente tale condizione qualora, essendosi affermata la penale responsabilità di un medico in ordine al reato di cui all’art. 83 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (che sanziona la prescrizione, da parte di esercente la professione sanitario di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico), risulti accertato, in altra sentenza, pronunciata nei confronti del destinatario delle prescrizioni, che le medesime sostanze avevano invece avuto utilizzazione ritenuta terapeutica, in quanto finalizzata (nella specie) all’alleviazione di gravi sintomatologie dolorose cagionate da gotta associata a frattura del femore. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10916 del 28 marzo 2006 (Cass. pen. n. 10916/2006)

La disciplina in materia di sostanze stupefacenti nel consentire che queste siano somministrate per fini terapeutici, secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto, non prevede procedure o protocolli legali, ma affida la diagnosi e la specifica articolazione terapeutica al singolo medico, con il solo limite delle conoscenze scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, nell’apprezzare l’eventuale rilevanza penale della condotta del sanitario che abbia somministrato farmaci contenenti sostanze stupefacenti, deve limitarsi a verificare, sul piano dell’elemento soggettivo, se quello terapeutico sia stato il fine prefissatosi dal medico nel praticare il trattamento della tossicodipendenza a base di sostanze stupefacenti e se, sul piano della causalità, ed allo stato della scienza medica, tale trattamento sia o no coerente a quanto la scienza medica ritenga foriero di risultati in termini di “guarigione”. ( Nella fattispecie, la Corte ha altresì osservato che non può ritenersi di portata assoluta il principio secondo cui la somministrazione di sostanze stupefacenti per fini terapeutici dovrebbe essere necessariamente caratterizzata da prescrizioni in dosi decrescenti e da una durata temporale ragionevolmente limitata, in quanto il sistema normativo prevede la somministrazione lecita per “uso terapeutico” con la specifica finalità della guarigione del paziente). paziente). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31339 del 16 luglio 2004 (Cass. pen. n. 31339/2004)

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