Art. 80 – DPR 309-90

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Aggravanti specifiche

Art. 80 - dpr 309-90

1. Le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà;
a – nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
b – nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 112 del codice penale;
c – per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d – se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e – se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f – se l’offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g – se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l’impunità ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 112 del codice penale.
[5. Le sanzioni previste dall’art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2]. (1)

Art. 80 - DPR 309-90

1. Le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà;
a – nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
b – nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 112 del codice penale;
c – per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d – se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e – se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f – se l’offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g – se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l’impunità ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 112 del codice penale.
[5. Le sanzioni previste dall’art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2]. (1)

Note

Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1

(1) Il presente comma è stato abrogato dal D.P.R. 05.06.1993, n. 171 (G.U. 05.06.1993, n. 130).

Massime

In tema di reati concernenti gli stupefacenti consegnati o comunque destinati a persone minori, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, ancorché sia contestata l’ipotesi di lieve entità, non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto tale circostanza, essendo ad effetto speciale, comporta il superamento del limite di cinque anni di pena detentiva agli effetti dell’art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen., elevando a sei anni di reclusione, in esito all’aumento massimo della metà da computare, il massimo edittale di quattro anni previsto per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. citato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3242 del 27 gennaio 2021 (Cass. pen. n. 3242/2021)

In tema di stupefacenti, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l’offerta o la cessione della sostanza si sia verificata all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell’aggravante in un caso di cessione di droga avvenuto all’interno di un ospedale, ritenendo irrilevante che l’acquirente non vi fosse ricoverato). clusione, in esito all’aumento massimo della metà da computare, il massimo edittale di quattro anni previsto per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. citato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1666 del 16 gennaio 2020 (Cass. pen. n. 1666/2020)

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”, l’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.(Conforme Sez. 4, n. 49366 del 29/10/2018). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 50300 del 7 novembre 2018 (Cass. pen. n. 50300/2018)

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”, l’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l’aggravante in quanto, a fronte del possesso di Kg. 11,0690 di sostanza stupefacente, il principio attivo era risultato essere pari a 1,7 Kg. In motivazione la Corte ha chiarito che l’applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell’annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. “droghe leggere” aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 49366 del 29 ottobre 2018 (Cass. pen. n. 49366/2018)

In tema di sostanze stupefacenti, l’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. 9.10.1990, n.309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante in considerazione della quantità di stupefacente valutata in base al dato ponderale virtuale e ricavabile all’esito del suo ciclo produttivo, tenuto conto del prevedibile sviluppo della piantagione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39018 del 28 agosto 2018 (Cass. pen. n. 39018/2018)

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto ed in base all’interpretazione letterale della norma, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia “determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto”, ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte di “essersi comunque avvalso degli stessi” o di aver con questi “partecipato nella commissione di un delitto” (Fattispecie relativa alla detenzione, in concorso con un minore, di stupefacenti del tipo rami e fiori di ” cannabis iudica”). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23848 del 28 agosto 2018 (Cass. pen. n. 23848/2018)

L’aggravante dell’essere stato il fatto commesso da persona armata, di cui all’art. 80, lett.d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presuppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell’arma in capo alla stessa persona, non essendo richiesta anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la configurazione dela circostanza aggravante nei confronti dell’imputato che deteneva lo stupefacente in casa e l’arma nel garage pertinenziale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5197 del 2 febbraio 2018 (Cass. pen. n. 5197/2018)

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”, l’aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell’annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. <<droghe leggere>> aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36209 del 21 luglio 2017 (Cass. pen. n. 36209/2017)

In tema di circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il requisito della “prossimità” ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità, evitando altresì applicazioni estensive dell’aggravante fondate sull’analogia (Nella specie la S.C., con riferimento ad una attività di cessione di sostanza stupefacente posta in essere in prossimità di un’università, luogo che ad avviso del P.M. ricorrente poteva rientrare nella nozione di “scuole di ogni ordine o grado” o “comunità giovanili”, ha ritenuto non sussistente la “prossimità” dello spaccio, in quanto il riferimento, era stato fatto, in termini del tutto vaghi, alla “zona universitaria”). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27458 del 1 giugno 2017 (Cass. pen. n. 27458/2017)

In tema di traffico di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della ingente quantità, prevista dall’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche nell’ipotesi del delitto tentato, quando sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, la condotta tipica avrebbe riguardato un quantitativo ingente di droga. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6021 del 9 febbraio 2017 (Cass. pen. n. 6021/2017)

In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (Fattispecie di reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla suddetta circostanza aggravante, la condanna di imputato per l’inconsapevolezza di questi della quantità di stupefacente in arrivo dal paese di produzione). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31968 del 26 maggio 2016 (Cass. pen. n. 21968/2016)

In tema di traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante della “ingente quantità”, prevista dall’art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha natura oggettiva, sicchè si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorchè sconosciuta o ignorata per colpa, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3908 del 29 gennaio 2016 (Cass. pen. n. 3908/2016)

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