Art. 46 – DPR 309-90

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Dispensazione dei medicinali

Art. 46 - dpr 309-90

1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’art. 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045 è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell’armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l’ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. (1)
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra al medico di porto annotandovi la dicitura: “spedita il giorno…”.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (2)
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.

Art. 46 - DPR 309-90

1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’art. 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045 è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell’armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l’ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. (1)
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra al medico di porto annotandovi la dicitura: “spedita il giorno…”.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (2)
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 4 vicies ter, D.L. 30.12.2005, n. 272 (dichiarato costituzionalmente illegittimo con sen. C.Cost. 25.02.2014, n. 32) e poi dall’art. 1 D.L. 20.03.2014, n. 36 con decorrenza dal 21.03.2014, convertito in legge dalla L. 16.05.2014, n. 79 con decorrenza dal 21.05.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. La richiesta per l’acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall’art. 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045 è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell’armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l’ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. “.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 4 vicies ter, D.L. 30.12.2005, n. 272 (dichiarato costituzionalmente illegittimo con sen. C.Cost. 25.02.2014, n. 32) e poi dall’art. 1 D.L. 20.03.2014, n. 36 con decorrenza dal 21.03.2014, convertito in legge dalla L. 16.05.2014, n. 79 con decorrenza dal 21.05.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

“4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.”.

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