Art. 27 – DPR 309-90

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Autorizzazione alla coltivazione

Art. 27 - dpr 309-90

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l’indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l’esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l’eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all’art. 29 ai quali spetta l’esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all’avvenuta cessione del prodotto.
3. L’autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 27 - DPR 309-90

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l’indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l’esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l’eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all’art. 29 ai quali spetta l’esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all’avvenuta cessione del prodotto.
3. L’autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.

Note

Legge 22 dicembre 1975, n. 685 art. 27 – legge 26 giugno 1990, n. 162, n. 33, comma 1

Massime

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 come modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, nella parte in cui ritiene non punibile il tossicodipendente che detenga, acquisti o importi sostanza stupefacente per uso personale e ne prevede invece la punizione quando si procuri la droga mediante coltivazione domestica. Ed invero l’ipotesi normativa di coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope fa riferimento alla disponibilità di un terreno e ad una serie di attività dei destinatari delle norme sulla coltivazione quali si evincono dagli artt. 27 e 28 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Pertanto essendo diversi i presupposti e avuto riguardo alla complessa attività svolta dal tossicodipendente per procurarsi la droga – qualunque sia il fine cui essa è rivolta – si spiega e giustifica la diversità della disciplina normativa della coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, rispetto alle altre ipotesi singolarmente contemplate dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/90, in cui è stata esclusa la illiceità penale delle condotte, quando la droga è destinata ad uso personale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3353 del 13 settembre 1994 (Cass. pen. n. 3353/1994)

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