1. Cosa prevede la normativa italiana?
La legge italiana stabilisce che fino al compimento della maggiore età il minore è rappresentato dai genitori. Sono questi, dunque, che possono compiere gli atti di trasferimento e di acquisto in nome e per conto del minore. E così, quindi, un ragazzo quindicenne non potrà presentarsi davanti al notaio per ricevere in regalo dal nonno la casa al mare. Al posto del ragazzo minorenne interverranno i suoi genitori che firmeranno l’atto di acquisto della casa al mare donata dal nonno, in nome e per conto del nipote minorenne. I genitori che rappresentano i figli minorenni non sono però totalmente liberi di compiere gli atti per conto dei figli senza alcun controllo o tutela degli interessi di questi ultimi.
La legge prevede, infatti, un meccanismo a garanzia del minore. Il codice civile, in particolare, all’articolo 320, stabilisce che i genitori, per acquistare un immobile da intestare al figlio minorenne, devono essere preventivamente autorizzati dal giudice. In assenza di tale autorizzazione, che deve essere prodotta al Notaio rogante, non è possibile procedere.
2. I presupposti dell’autorizzazione del giudice tutelare
I genitori, per intervenire nell’atto di acquisto a favore del minore, devono preliminarmente rivolgersi al giudice tutelare che deve autorizzare l’acquisto.
Il giudice competente è quello del luogo di residenza del minore al quale i genitori devono presentare apposito ricorso nel quale viene chiesto di approvare l’operazione di acquisto da compiere e di autorizzarli ad intervenire nel relativo atto notarile.
Il giudice autorizzerà l’acquisto se lo ritiene necessario o di evidente utilità per il minore.
Così, ad esempio, l’acquisto di un immobile gravato da ipoteche (per mutui bancari od altro) o che si trova in condizioni fatiscenti che richiedono ingenti lavori di ripristino sarà difficilmente valutato come conveniente per il minore.
3. Acquisto da parte del minore a titolo di donazione
Una delle forme con le quali intestare beni al figlio minorenne è la donazione diretta di immobile, di solito da parte di un genitore o dei nonni.
In caso di donazione diretta da parte dei genitori a favore del figlio minorenne si è posto il problema dell’eventuale conflitto di interessi dei genitori che intervengono nell’atto da un lato come donanti e dall’altro lato come rappresentanti del figlio donatario.
Se, infatti, la casa è di proprietà dei genitori e questi la vogliono donare al figlio minorenne, per le cose sopra dette, i genitori dovranno farsi autorizzare dal giudice ad accettare la donazione per conto del minore.
I genitori quindi interverranno nell’atto notarile di donazione in rappresentanza del figlio donatario (che riceve la donazione). Allo stesso tempo, però, gli stessi genitori sono anche coloro che effettuano la donazione e quindi intervengono nell’atto di donazione anche quali donanti. In tale ipotesi secondo una tesi vi sarebbe, dunque, conflitto di interessi tra genitori e figlio da questi rappresentato. Tale conflitto sorgerebbe in particolare per l’obbligo di versare gli alimenti che fa capo ad alcune categorie di familiari.
La legge, infatti, stabilisce un ordine di priorità nell’ambito di un elenco di soggetti che in caso di bisogno sono tenuti a prestare gli alimenti, ad esempio se una persona si trova in stato di bisogno, agli alimenti nei suoi confronti secondo legge sono tenuti nel seguente ordine:
- il coniuge;
- i figli;
- i genitori o altri ascendenti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e suocera;
- i fratelli e sorelle.
Se però la persona che si trova in stato di bisogno ha fatto una donazione, il donatario (e quindi chi ha ricevuto la donazione) è tenuto a prestare gli alimenti con precedenza su tutti gli obbligati precedentemente elencati.
Nel caso quindi di donazione da genitore a figlio minore, questa duplice posizione di depauperamento-arricchimento del patrimonio da un lato ed obbligo alimentare dall’altro farebbe sorgere un potenziale conflitto di interessi non solo con il genitore donante ma anche con l’altro genitore non donante, coniuge del donante stesso.
Nella donazione, che può essere letta come un anticipo della successione, inoltre, vanno considerati gli interessi di tutti i figli.
4. Si può intestare casa al figlio minorenne senza autorizzazione?
Può accadere che l’intestazione dei beni al figlio minore non avvenga per donazione diretta ma in via indiretta.
I genitori del minore, infatti, potrebbero voler acquistare a titolo oneroso un immobile da un terzo soggetto intestando però il bene al figlio minore. Il tipo di contratto che si potrebbe stipulare in tale caso è quello del negozio a favore del terzo di cui all’articolo 1411 del codice civile. Anche qui però è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il procedimento davanti al giudice tutelare richiede qualche mese per ottenere l’autorizzazione. Per questo procedimento è utile l’assistenza di un avvocato che sappia presentare al meglio le ragioni a supporto dell’acquisto o della donazione in favore del minore.