Art. 57 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive

Articolo 57 - disposizioni di attuazione del codice penale

Con decreto del Ministero della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.

Articolo 57 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Con decreto del Ministero della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.

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