Art. 56 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Pene inflitte o stabilite dalle leggi anteriori

Articolo 56 - disposizioni di attuazione del codice penale

Quando, per fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell’articolo 17 del codice penale.

Articolo 56 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Quando, per fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell’articolo 17 del codice penale.

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