Art. 55 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Misure di sicurezza

Articolo 55 - disposizioni di attuazione del codice penale

Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l’attuazione del codice per reati precedentemente commessi.
Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza, dopo che la corte ha pronunciato su ricorso.

Articolo 55 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l’attuazione del codice per reati precedentemente commessi.
Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza, dopo che la corte ha pronunciato su ricorso.

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