Art. 45 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Sequestro dei beni mobili dell'imputato

Articolo 45 - disposizioni di attuazione del codice penale

Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell’attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.

Articolo 45 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell’attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.

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