Art. 42 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Perdono giudiziale

Articolo 42 - disposizioni di attuazione del codice penale

In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può per i reati commessi anteriormente alla attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, ai termini dell’articolo 169 del codice.

Articolo 42 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può per i reati commessi anteriormente alla attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, ai termini dell’articolo 169 del codice.

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