Art. 37 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta o istanza

Articolo 37 - disposizioni di attuazione del codice penale

Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l’istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.

Articolo 37 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l’istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.

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