Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di “pene restrittive della libertà personale” o “individuale” e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di “pene detentive” o “pene restrittive della libertà personale”, per la stessa durata.