Art. 3 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Pene restrittive della libertà personale o individuale

Articolo 3 - disposizioni di attuazione del codice penale

Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di “pene restrittive della libertà personale” o “individuale” e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di “pene detentive” o “pene restrittive della libertà personale”, per la stessa durata.

Articolo 3 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di “pene restrittive della libertà personale” o “individuale” e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di “pene detentive” o “pene restrittive della libertà personale”, per la stessa durata.

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