Art. 26 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Pene accessorie

Articolo 26 - disposizioni di attuazione del codice penale

Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell’attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al condannato.

Articolo 26 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell’attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al condannato.

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