Art. 23 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Condannati all'ergastolo e alla reclusione

Articolo 23 - disposizioni di attuazione del codice penale

Il condannato all’ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1 luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.
Tuttavia il condannato alla pena dell’ergastolo per il delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.
Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene, ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell’ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all’aumento predetto.

Articolo 23 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Il condannato all’ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1 luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.
Tuttavia il condannato alla pena dell’ergastolo per il delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.
Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene, ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell’ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all’aumento predetto.

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