Art. 19 quater – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Affidamento degli animali sequestrati o confiscati

Articolo 19 quater - disposizioni di attuazione del codice penale

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno. (1)

Articolo 19 quater - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 3, L. 20.07.2004, n. 189, con decorrenza 01.08.2004.

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