Art. 17 – Disposizioni di attuazione del Codice Penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

Altre incapacità giuridiche

Articolo 17 - disposizioni di attuazione del codice penale

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.
Nondimeno alla “sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici” deve considerarsi corrispondente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Articolo 17 - Disposizioni di attuazione del Codice Penale

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.
Nondimeno alla “sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici” deve considerarsi corrispondente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

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