Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell’art. 218 del codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.
Il pubblico depositario può rilasciare copia della scrittura in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente (224 c.p.c.).