Art. 93 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione

Articolo 93 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Chi è sottoposto ad ispezione corporale (260 c.p.c.) può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice (118, 258, 260, 696 c.p.c.).

Articolo 93 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Chi è sottoposto ad ispezione corporale (260 c.p.c.) può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice (118, 258, 260, 696 c.p.c.).

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