Art. 85 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Istanza per imposizione di cauzione

Articolo 85 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L’istanza del convenuto per l’imposizione di una cauzione all’attore, a norma dell’art. 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L’istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.

Articolo 85 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

L’istanza del convenuto per l’imposizione di una cauzione all’attore, a norma dell’art. 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L’istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.

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