Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stato abbreviati i termini (163 bis c.p.c.) e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stato abbreviati i termini (163 bis c.p.c.) e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stato abbreviati i termini (163 bis c.p.c.) e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
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