Art. 83 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ordine di trattazione delle cause

Articolo 83 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stato abbreviati i termini (163 bis c.p.c.) e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

Articolo 83 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stato abbreviati i termini (163 bis c.p.c.) e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

Istituti giuridici

Novità giuridiche