Art. 80 bis – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione

Articolo 80 bis - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La rimessione al collegio, a norma dell’art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti (183 c.p.c.).

Articolo 80 bis - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

La rimessione al collegio, a norma dell’art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti (183 c.p.c.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche