Art. 77- Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ritiro del fascicolo di parte

Articolo 77- disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’art. 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio (168 c.p.c.).
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

Articolo 77- Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’art. 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio (168 c.p.c.).
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

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