Art. 74 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contenuto del fascicolo di parte

Articolo 74 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte (165, 166, 267, 271 c.p.c.).
Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio (168 c.p.c.).
Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

Articolo 74 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte (165, 166, 267, 271 c.p.c.).
Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio (168 c.p.c.).
Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

Istituti giuridici

Novità giuridiche