Art. 70 bis – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Computo dei termini di comparizione

Articolo 70 bis - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

I termini di comparizione, stabiliti nell’art. 163 bis del codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’art. 168 bis quarto comma dello stesso codice.

Articolo 70 bis - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

I termini di comparizione, stabiliti nell’art. 163 bis del codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’art. 168 bis quarto comma dello stesso codice.

Istituti giuridici

Novità giuridiche