Art. 69 bis – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Determinazione delle udienze di prima comparizione

Articolo 69 bis - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell’art. 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

Articolo 69 bis - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell’art. 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

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