Art. 67 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Luogo delle udienze

Articolo 67 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.
Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l’udienza di discussione.]

Articolo 67 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.
Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l’udienza di discussione.]

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