Art. 62 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Udienza di discussione

Articolo 62 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il pretore(1) o il giudice di pace, quando dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell’art. 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
L’udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell’ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.

Articolo 62 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il pretore(1) o il giudice di pace, quando dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell’art. 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
L’udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell’ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.

Note

(1) Le parole: «il pretore o» sono state soppresse dall’art. 126 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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