Art. 6 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Proposte d'iscrizione

Articolo 6 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Le iscrizioni nell’albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia delle camere di commercio, industria e agricoltura.
Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può provvedere direttamente all’iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell’articolo seguente.]

Articolo 6 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[Le iscrizioni nell’albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia delle camere di commercio, industria e agricoltura.
Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può provvedere direttamente all’iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell’articolo seguente.]

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