Art. 41 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Deposito delle somme ricevute dal cancelliere

Articolo 41 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sè non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell’art. 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.]

Articolo 41 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sè non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell’art. 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.]

Istituti giuridici

Novità giuridiche