Art. 39 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Deposito in cancelleria

Articolo 39 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative (90 c.p.c.). Sul disaccordo, l’ammontare del deposito è fissato dal capo dell’ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell’articolo precedente.]

Articolo 39 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative (90 c.p.c.). Sul disaccordo, l’ammontare del deposito è fissato dal capo dell’ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell’articolo precedente.]

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