Art. 37 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Modo di tenuta dei registri

Articolo 37 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni. Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.]

Articolo 37 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni. Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.]

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