Art. 35 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Volumi dei provvedimenti originali

Articolo 35 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d’ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’articolo 281 sexies (68; 132, 199, 322, 430, 641 c.p.c.).

Articolo 35 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d’ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’articolo 281 sexies (68; 132, 199, 322, 430, 641 c.p.c.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche