Art. 27 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici

Articolo 27 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell’albo formato a norma dell’articolo.]

Articolo 27 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

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