Art. 227 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del Codice

Articolo 227 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all’entrata in vigore del Codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia.]

Articolo 227 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all’entrata in vigore del Codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia.]

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