Art. 223 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare

Articolo 223 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell’entrata in vigore del Codice sono regolati dalla legge precedente.]

Articolo 223 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell’entrata in vigore del Codice sono regolati dalla legge precedente.]

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