[Nei processi d’espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell’entrata in vigore del Codice è stata chiesta l’autorizzazione a vendere i beni pignorati, l’autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell’articolo 576 del Codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del Codice, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata a norma della legge precedente.
Il deposito degli atti di cui all’articolo 557 del Codice e quello di cui all’articolo 38 deve essere fatto dal creditore procedente nel termine perentorio che il giudice fissa nel provvedimento di autorizzazione a vendere.
Si applica la disposizione dell’articolo 220 secondo comma.
Se prima dell’entrata in vigore del Codice è stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.]