Art. 220 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Espropriazione forzata soltanto iniziata

Articolo 220 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Se prima dell’entrata in vigore del Codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del Codice e 38 delle presenti norme e proporre l’istanza di assegnazione o di vendita a norma dell’articolo 501 nel termine di cui all’articolo 497 del Codice, decorrente dal giorno dell’entrata in vigore di questo.
Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell’ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell’esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del Codice.]

Articolo 220 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[Se prima dell’entrata in vigore del Codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del Codice e 38 delle presenti norme e proporre l’istanza di assegnazione o di vendita a norma dell’articolo 501 nel termine di cui all’articolo 497 del Codice, decorrente dal giorno dell’entrata in vigore di questo.
Eseguiti i depositi, il cancelliere forma il fascicolo e lo presenta immediatamente al capo dell’ufficio giudiziario, il quale designa il giudice dell’esecuzione; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del Codice.]

Istituti giuridici

Novità giuridiche