Art. 207 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Termini per le impugnazioni

Articolo 207 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il Codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.]

Articolo 207 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il Codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.]

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