Art. 198 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse

Articolo 198 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del Codice e dall’articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l’istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell’articolo precedente.]

Articolo 198 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

[Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del Codice e dall’articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l’istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell’articolo precedente.]

Istituti giuridici

Novità giuridiche