Art. 195 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione

Articolo 195 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il processo verbale dal quale risulta l’attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione (791 c.p.c.) è approvato con decreto (135) del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.
Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo (474, 789, 791 c.p.c.).

Articolo 195 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il processo verbale dal quale risulta l’attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione (791 c.p.c.) è approvato con decreto (135) del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.
Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo (474, 789, 791 c.p.c.).

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