Art. 194 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione

Articolo 194 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote (786 ss. c.p.c.) è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’art. 193 del codice (68, 789, 790 c.p.c.).

Articolo 194 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote (786 ss. c.p.c.) è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’art. 193 del codice (68, 789, 790 c.p.c.).

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