Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote (786 ss. c.p.c.) è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’art. 193 del codice (68, 789, 790 c.p.c.).