Art. 185 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione

Articolo 185 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

Articolo 185 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito a decorrere dal 1° marzo 2006, dall’art. 13 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.
Si riporta l’articolo precedente: «185. (Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione). All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata a norma degli artt. 615, 618 e 619 del codice si applica la disposizione dell’art. 183 del codice».

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