Art. 183 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio

Articolo 183 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

I provvedimenti temporanei di cui all’art. 610 del codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto.

Articolo 183 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

I provvedimenti temporanei di cui all’art. 610 del codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto.

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