Art. 182 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Intimazione al detentore del pegno

Articolo 182 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’art. 544 del codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.

Articolo 182 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’art. 544 del codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.

Istituti giuridici

Novità giuridiche