Art. 179 – Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Graduazione e liquidazione

Articolo 179 - disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’art. 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.
Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall’approvazione della graduazione.
Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli artt. 596 e seguenti del codice.

Articolo 179 - Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile

Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’art. 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.
Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall’approvazione della graduazione.
Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli artt. 596 e seguenti del codice.

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